Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva del lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,  nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19 e inserito tra gli interventi del Piano Nazionale nuove Competenze, previsto nel PNRR. Obiettivo della Misura è consentire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione.

Il progetto formativo è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori, individuate nell’ambito delle seguenti classificazioni internazionali:

  • con riferimento ai processi nell’ambito della transizione digitale, potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle competenze digitali di base o specialistiche;
  • con riferimento ai processi nell’ambito della transizione ecologica, potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations;
  • i contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.

Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;

b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);

c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

I progetti formativi, da attuarsi anche nel 2023, dovranno prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.

Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 (dieci) milioni di euro.

Posso presentare istanza i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei propri lavoratori.

È possibile presentare istanza dalle ore 11 del 13 dicembre 2022  fino al 28 febbraio 2023.

Per maggiori informazioni: Fondo nuove competenze – ANPAL