fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bonus Transizione 5.0

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica; dal settore economico in cui operano; dalle dimensioni aziendali; dal regime contabile adottato.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa,tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nell’ambito del progetto di innovazione sono, altresì, agevolabili le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Sono compresi altresì gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti in beni materiali strumentali alla riduzione dei consumi energetici sia per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Le aliquote dei crediti d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.

Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

  • 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.