CENNI
Al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché di introdurre misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, a far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
BENEFICIARI
Possono presentare istanza le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, e Abruzzo con esclusione delle aziende che:
- si trovano in stato di liquidazione o in condizioni equiparabili,
- operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) nonché delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
AGEVOLAZIONE
La misura prevede un credito di imposta variabile in relazione alla localizzazione e alla dimensione delle imprese, così come specificato nella tabella.
Abruzzo | Molise, Basilicata, Sardegna | Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | |
Grandi | 15% | 30% | 40% |
Medie | 25% | 40% | 50% |
Piccole | 35% | 50% | 60% |
! alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il credito d’imposta viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ed essendo un tax credit, potrà essere cumulato con altre agevolazioni statali che ricomprendono gli stessi investimenti, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative europee in materia.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi;
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- all’acquisto di terreni,
- all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il credito d’imposta è calcolato sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e ciascun progetto di investimento deve avere un valore compreso tra 200.000 e 100.000.000 di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
FRUIZIONE – RIDETERMINAZIONE – REVOCA
Al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.lgs. n. 241/1997, non si applica il limite annuale di cui all’art.1, comma 53, legge n. 244/2007, pari a euro 250.000.
Il credito è rideterminato se
- i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione
- entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione
- non viene esercitato il riscatto per i beni acquisiti in locazione finanziaria.
I benefici saranno revocati se le imprese non manterranno la loro attività nelle aree ove è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Ferme le competenze e le funzioni del SUAP comunale del territorio di riferimento, per alcuni progetti è possibile accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica. In particolare, i progetti relativi ai territori delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES (coerenti con il Piano di sviluppo strategico già adottato per l’area); i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire la realizzazione di nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva, la riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.
Lo sportello S.U.D. Zes non consentirà la presentazione di progetti finalizzati all’avvio di attività economiche nel settore del Commercio o che prevedono la richiesta esclusiva della SCIA e delle istanze relative a progetti di iniziativa pubblica di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Resteranno di interesse dello sportello S.U.D. ZES le istanze, di competenza delle Autorità di sistema portuale relative a progetti di iniziativa privata.