PIANO TRANSIZIONE 5.0
Con decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo, è stato adottato il Piano Transizione 5.0. Il Piano, con un budget complessivo di 6,3 miliardi di euro, sarà implementato per il biennio 2024-2025, segnando un importante passo avanti nella strategia di sostenibilità e innovazione tecnologica del Paese. La misura integra le iniziative del precedente Piano Transizione 4.0, fornendo incentivi mirati a stimolare la doppia transizione – sia digitale che energetica – delle imprese italiane. Di seguito il dettaglio della misura.
Risorse
Il piano Transizione 5.0 prevede risorse, oltre che per investimenti in beni strumentali, per due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione. In particolare, dei 6,3 miliardi totali sono stati stanziati: 3.780 milioni per i beni strumentali; 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione; 630 milioni per la formazione. Le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti che hanno ad oggetto almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0 (rimane l’obbligo di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura).
Inoltre, i beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici che deve essere pari:
- ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure,
- ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B è stato ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per
- software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Gli investimenti in autoconsumo e autoproduzione devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, c.d. DL Energia. In particolare, sono previste le seguenti maggiorazioni:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, queste sono ammesse
- se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali
- fino a un massimo di 300 mila euro
Le spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con prossimo decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
L’agevolazione
Le aliquote del credito d’imposta variano in relazione al risparmio effettivo e al dimensionamento dell’investimento così come riportato in tabella a seguire.
Quota di investimento | Riduzione consumi energetici | ||
Riduzione dei consumi dal 3% al 6% su strutturaRiduzione dei consumi dal 5% al 10% su processo | Riduzione dei consumi dal 6% al 10% su strutturaRiduzione dei consumi dal 10% al 15% su processo | Riduzione dei consumi per almeno il 10% su strutturaRiduzione dei consumi per almeno il 15% su processo | |
Fino a 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
Fino a 2,5 mln a 10 mln | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
Il calcolo del risparmio energetico
Ai fini del calcolo relativo alla riduzione dei consumi occorre:
- riproporzionare i conteggi su base annuale;
- fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si avviano gli investimenti;
- il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito va calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto attuativo (che darà dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento).
Oneri documentali
Per la fruizione del credito le imprese dovranno produrre una serie di oneri documentali, sia prima (ex ante) che dopo (ex post) aver effettuato l’investimento.
- certificazione ex ante (attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).
- comunicazione ex ante al GSE (per prenotare risorse)
- comunicazioni di aggiornamento sull’avanzamento degli investimenti
- certificazione ex post (attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti)
- comunicazione ex post al GSE (per abilitare la fruizione)
- attestazione dell’avvenuta interconnessione
- documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute
- certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa).
Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (il dettaglio sarà contenuto nel decreto attuativo) e riguarderanno gli aspetti tecnici del progetto di investimento. Le spese sostenute per le certificazioni, per le piccole e medie imprese, potranno essere agevolate, in aumento del credito di imposta, fino a un massimo di 10.000 euro.
Fruizione dell’incentivo
La fruizione del credito avverrà esclusivamente in compensazione tramite F24 tramite Agenzia delle entrate e non potrà essere oggetto di cessione o trasferimento. L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.
Obblighi
La normativa prevede il meccanismo di recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.
La cumulabilità
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.