CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI NEL 2024 E 2025
La legge di Bilancio 2023 ha previsto ancora il credito d’imposta per imballaggi riciclati per gli anni 2024 e 2025. L’obiettivo è incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, e al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.
In particolare, il credito d’imposta:
- è riconosciuto alle imprese che, indipendentemente dal regime fiscale adottato e dalla forma giuridica, provvedono ad acquistare:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
- imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
- è di ammontare pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi sopra richiamati, fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- è alternativo e non cumulabile in relazione alle medesime spese con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolabili e non si applica il limite annuale di 250.000 euro.
L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.
Infine, il codice tributo “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, consente la compensazione da parte delle imprese beneficiarie dell’agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.